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L'euro,il fisco e i bilanci di P. Netti
EURO
Passaggio all'Euro
Euro: Fisco e Bilancio
Relatore: Dott. Paolo Netti (Federtrasporti)
Principali Fonti Normative
Regolamento CE 1103/97 17 Giugno 1997
Legge 433/97 17 Dicembre 1997
Regolamento CE 974/98 03 Maggio 1998
Decreto Legislativo 213/98 24 Giugno 1998
Decreto Legislativo 206/99 15 Giugno 1999
INTRODUZIONE
La presente relazione cerca di esprimere, in maniera estremamente pratica e sintetica, le principali problematiche che l'introduzione dell'Euro ha determinato per le imprese in materia di adempimenti fiscali e di bilancio. Vengono altresì esposte alcune problematiche connesse alla conversione delle scritture contabili in Euro. Un breve cenno iniziale viene fatto alle principali fasi di introduzione dell'Euro nei Paesi aderenti all'unità monetaria europea. Ovviamente, anche in considerazione della vastità dell'argomento e della copiosità dei risvolti che coinvolgeranno tutti i principali aspetti della nostra vita economica e sociale, questo lavoro non ha la pretesa di risultare esaustivo, ma tenterà semplicemente di sintetizzare quali sono le principali tematiche fiscali ed amministrative che il mondo imprenditoriale, nella realtà operativa, dovrà affrontare e risolvere.
Tra le fonti del presente lavoro, oltre alla normativa ufficiale, sono state utilizzate le notizie apparse sul sito del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (http://www.tesoro.it), che rappresenta per l'Italia la fonte ufficiale dell'Euro, e che fra l'altro ha pubblicato alcuni tascabili, tutti reperibili sul sito, che hanno un taglio estremamente pratico ed operativo (EuroFacile, EuroFisco, EuroImpresa, ViviEuro ed EuroVerde).
Altri indirizzi internet utili per reperire informazioni sull'introduzione dell'Euro e sul suo impatto nel contesto sociale ed imprenditoriale europeo sono http://www.bancaditalia.it, http://pers.mininterno.it/euro/index.htm, www.unioncamere.it/euro, www.fi.camcom.it/Euro, e www.euroimpresa.org (sito del Comitato Euro - Tesoro - Sviluppo Italia). Su tali siti sono inoltre disponibili i link agli altri principali siti in materia di Euro, internazionali, istituzionali europei, altri siti di informazione e di approfondimento sull'Euro, giornali e agenzie stampa, nonché una serie di news aggiornate quotidianamente sull'Euro e le problematiche connesse.
FASI DI INTRODUZIONE DELL'EURO
Le Fasi di introduzione dell' EURO sono schematizzabili come segue:
A) PRIMA FASE: 03/05/1998 - 31/12/1998 "Preparazione e varo dell'Unione Economica e Monetaria (UEM)":
- Designazione Paesi partecipanti: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna (gli Stati membri non partecipanti fin dalla fase di avvio sono Danimarca, Regno Unito, Grecia e Svezia); la Grecia è stata ammessa dal 01/01/2001;
- Fissazione delle parità bilaterali fra monete Paesi partecipanti;
- Istituzione Banca Centrale Europea (01/07/1998).
Dei 15 paesi aderenti all'UE, 12 inizieranno ad utilizzare l'Euro dal 1 gennaio 2002:
Austria Belgio Finlandia Francia Germania Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Spagna Grecia
Il Consiglio Europeo, visionati i rapporti presentati dalla Commissione europea e dall'Istituto Monetario Europeo (IME) e sottoposto l'elenco all'approvazione del Parlamento europeo, il 2 maggio 1998 ha deciso di ammettere alla terza fase dell'Unione monetaria 11 di questi Paesi; la Grecia è invece stata ammessa il 1° gennaio 2001, nel pieno rispetto dei parametri di Maastricht.
Restano fuori dall'Euro: Regno Unito, che non ha ancora deciso la data del suo ingresso; Danimarca, che con un referendum popolare nel settembre 1997 ha rifiutato la partecipazione alla moneta unica; Svezia, poiché la corona svedese non è rimasta all'interno della banda di oscillazione per il tempo minimo di 2 anni, come richiesto da uno dei parametri di Maastricht.
A seguito di questa decisione, i Ministri delle Finanze e dell'Economia degli Stati membri hanno fissato i tassi bilaterali (quindi fra le diverse monete circolanti e non fra queste e l'Euro), definitivi e irrevocabili, tra le monete che partecipano alla terza fase dell'Unione Economica e Monetaria.
Questi rapporti, definiti in anticipo per evitare attacchi speculativi sul mercato dei cambi, sono stati utilizzati il 31 dicembre 1998 per determinare il tasso di conversione tra l'Euro e le singole monete nazionali.
La determinazione del tasso di conversione è avvenuta in tre fasi:
· Nella prima, le Banche Centrali dei Paesi membri dell'Unione europea hanno comunicato i tassi di cambio delle proprie valute nei confronti del Dollaro.
· Nella seconda, è stato fissato, in base a un calcolo matematico, il tasso di cambio ufficiale fra l'ECU e il Dollaro.
· La terza ha riguardato il calcolo dei tassi di cambio fra l'ECU, e quindi l'Euro (visto il tasso di conversione pari a 1:1) e tutte le valute (non solo quelle facenti parte del paniere ECU), ottenuti moltiplicando il tasso di cambio dollaro/ECU per i rispettivi tassi di cambio in Dollari e arrotondando il risultato alle sei cifre.
I rapporti con le valute che non partecipano all'Euro sono regolati da un meccanismo denominato SME-2: ogni moneta oscilla, in una fascia predefinita, attorno alla propria parità centrale rispetto all'Euro, in modo da evitare che deprezzandosi possa danneggiare le altre economie.
TASSI DI CONVERSIONE IRREVOCABILI
(rispetto all'Euro) (della Lira rispetto alle valute nazionali)
Franco belga e
lussemburghese 40,3399 Euro 1936,27
Franco belga e
Marco tedesco 1,9558 lussemburghese 47,998
Peseta spagnola 166,386 Marco tedesco 989,9999
Franco francese 6,55957 Peseta spagnola 11,637
Sterlina irlandese 0,787564 Franco francese 295,182
Lira italiana 1936,27 Sterlina irlandese 2458,555
Fiorino olandese 2,20371 Fiorino olandese 878,641
Scellino austriaco 13,7603 Scellino austriaco 140,714
Escudo portoghese 200,482 Escudo portoghese 9,658
Marco finlandese 5,94573 Marco finlandese 325,657
Dracma greca 340,750 Dracma greca 5,6823
B) SECONDA FASE: 01/01/1999 - 31/12/2001 "Periodo transitorio - Avvio UEM"
- fissazione dei tassi irrevocabili di conversione fra Euro e valute Paesi partecipanti con rilevazione delle differenze di cambio da imputare al bilancio chiuso al 31/12/98;
- principio "nessun obbligo/nessun divieto";
- possibilità di eseguire transazioni in Euro mediante movimentazioni di conti correnti bancari e postali. L'Euro diviene moneta a pieno diritto ma solamente scritturale (non vengono messe in circolazione banconote e monete in Euro). Le singole monete nazionali dei Paesi partecipanti diventano differenti unità di conto dell'Euro. Euro e monete nazionali convivono e possono essere utilizzati indifferentemente nelle transazioni NON in contanti;
- debito pubblico e transazioni su mercati finanziari in Euro;
- principio della continuità dei contratti in corso: i contratti in essere al 31/12/1998 continuano ad essere eseguiti nella valuta indicata salvo diverso accordo delle parti. L'introduzione dell'Euro non modifica i termini degli strumenti giuridici, non solleva o dispensa dall'adempimento di qualsiasi strumento giuridico, non consente di modificare o porre fine unilateralmente ad uno strumento giuridico (il D. Lgs. 213/98 definisce strumenti giuridici: le disposizioni normative, gli atti amministrativi, le decisioni giudiziarie, i contratti, gli atti unilaterali, gli strumenti di pagamento diversi da banconote e monete metalliche, gli altri strumenti aventi efficacia giuridica);
- principio della irreversibilità: qualora si opti per l'utilizzo anticipato dell'Euro, rispetto all'01/01/2002, tutti i successivi documenti a rilevanza esterna dovranno essere obbligatoriamente redatti e pubblicati in Euro;
- definizione politica monetaria unica in Euro.
C) TERZA FASE: 01/01/2002 - 01/03/2002 "Passaggio definitivo all'Euro":
- passaggio definitivo all'Euro con messa in circolazione di banconote e monete in Euro (moneta circolante). Consiglio dei Ministri europei 08/11/2000: Fino al 28/02/2002 (termine fissato in precedenza 30/06/2002) possono rimanere in circolazione anche le singole valute nazionali mentre dal 01/03/2002 vengono ritirate tutte le banconote e monete nazionali dei Paesi aderenti;
- cessazione del corso legale delle valute nazionali a partire dal 01/03/2002; l'Euro diviene l'unica moneta avente corso legale nei Paesi partecipanti. Alcuni Paesi aderenti hanno anticipato, rispetto al 01/03/2002, la data di cessazione del corso legale delle valute nazionali (la Germania, ad esempio, ha scelto la data
dello 01/01/2002).
O: CONTABILITA', BILANCIO
E SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
PERIODO TRANSITORIO
INTRODUZIONE DELL'EURO
EFFETTI PER LE IMPRESE SULLE MODALITA' DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI, DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI BILANCI E, IN GENERALE, SUI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
AREA CONTABILITA'
La fissazione al 31/12/1998 dei tassi irrevocabili di conversine tra l'Euro e le singole valute degli stati aderenti all'UEM ha prodotto un primo rilevante effetto nell'area contabilità delle imprese. Infatti le imprese che avevano debiti o crediti espressi in una delle valute dei Paesi aderenti all'UEM hanno dovuto rilevare gli utili e le perdite su cambi imputandoli al Conto Economico.
Nel bilancio chiuso al 31/12/1998, redatto ancora nelle rispettive valute dei Paesi aderenti, le poste contabili di carattere monetario iscritte in bilancio nelle diverse valute nazionali dei Paesi aderenti hanno dovuto essere convertite in Euro al 01/01/1999 ai cambi irrevocabilmente fissati. In considerazione della presenza nel Patrimonio aziendale al 31/12/1998 di elementi monetari espressi in valute UEM sorti anteriormente al 31/12/1998 sono emerse plusvalenze o minusvalenze su cambi.
Gli elementi monetari sono rappresentati da disponibilità di denaro, da attività e passività di bilancio e operazioni in corso anche fuori bilancio (contratti di compravendita non ancora regolati, garanzie rilasciate, impegni a erogare o ricevere fondi,…) che comportano o comporteranno il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare a date future importi in denaro determinati o determinabili.
Gli elementi patrimoniali non monetari quali le immobilizzazioni materiali, immateriali e le partecipazioni societarie, le rimanenze di magazzino, i ratei ed i risconti e le poste del Patrimonio netto non originano alcuna differenza di cambio
Trattamento contabile e fiscale delle differenze di cambio
Le differenze di cambio positive e negative che derivano dalla conversione in Euro degli elementi monetari espressi in unità monetarie dei Paesi UEM dovevano essere rilevate nell'esercizio chiuso al 31/12/1998.
Il trattamento contabile adottato determinerà il conseguente trattamento fiscale in quanto le differenze di cambio concorrono fiscalmente alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel Conto Economico.
I trattamenti alternativi previsti dal D.Lgs. 213/1998 sono i seguenti:
a) imputazione integrale al Conto Economico del Bilancio chiuso al 31/12/1998;
b) ripartizione secondo il metodo analitico del pro rata temporis sulla base della durata residua di ogni singola attività o passività monetaria con eventuale imputazione integrale al Conto economico dell'esercizio in cui si verifichi l'estinzione anticipata del credito/debito;
c) ripartizione secondo il metodo forfettario delle quote costanti nell'esercizio e nei tre successivi
La soluzione più corretta è quella di includere le differenze di cambio positive e negative totalmente nel Conto Economico dell'esercizio chiuso al 31/12/1998 fra i proventi finanziari (voce C16d del Conto Economico) e fra gli oneri finanziari (voce C17) essendo contraria al principio della competenza economica la loro ripartizione anche negli esercizi futuri.
Nella Nota Integrativa è necessario indicare i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato, l'ammontare complessivo delle differenze di cambio positive e di quelle negative, le quote imputate nei proventi finanziari, negli oneri finanziari, nonché nello Stato Patrimoniale fra i risconti.
Qualora si effettui l'imputazione a rate nel Conto Economico, essendo obbligatoria l'iscrizione immediata nello Stato Patrimoniale dei valori adeguati, occorrerà:
- imputare Risconti Attivi per le differenze passive
- imputare Risconti Passivi per le differenze attive
Durante il periodo transitorio le valute nazionali dei singoli Paesi ammessi inizialmente all'UEM continuano ad esistere ma sono considerate semplicemente come unità divisionali dell'Euro.
Gli ulteriori effetti relativi all'introduzione dell'Euro nell'area contabilità dell'impresa possono essere schematizzati come segue:
a) Conversioni ed arrotondamenti:
REGOLE GENERALI PER LA CONVERSIONE
1) Qualsiasi riferimento all'Ecu contenuto in uno strumento giuridico si intende automaticamente sostituito dal riferimento all'Euro al tasso 1 Ecu = 1 Euro;
2) I tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un Euro espresso in ciascuna delle singole valute nazionali degli Stati membri partecipanti e devono essere utilizzati come divisori per convertire in Euro gli importi espressi nella divisa nazionale dello Stato membro partecipante (Es. tasso fisso di conversione Lira/Euro pari a 1.936,27 Lire per Euro: importo da convertire : 1.936,27 = importo convertito) e come moltiplicatori per convertire l'importo espresso in Euro nella divisa nazionale;
3) Non è ammesso l'utilizzo del tasso di cambio inverso, derivato dal tasso di conversione, da utilizzare come moltiplicatore degli importi espressi nelle singole divise nazionali per una loro traduzione in Euro (Es. tasso inverso di conversione Lira/Euro pari a 0,00051357902 Euro per Lira calcolato sulla base del tasso fisso di conversione di 1.936,27 Lire per Euro: importo da convertire x 0,000516456 = importo convertito in Euro non ammissibile);
4) Il tasso di conversione è espresso in 6 cifre, comprensive dei decimali (ess. 40,3399 Euro/franco belga e lessemburghese - 1,95580 Euro/Marco tedesco - 166,386 Euro/Peseta spagnola,…);
5) I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati al momento della conversione;
Gli importi monetari da convertire da un'unità monetaria nazionale UEM ad un'altra devono essere prima convertiti in Euro, con almeno 3 cifre decimali, e successivamente convertiti nell'altra unità monetaria nazionale;
6) Gli importi monetari da pagare o da contabilizzare devono essere arrotondati per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino: Se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonda al centesimo di Euro inferiore (es. 0,7345 Euro 0,73), se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si arrotonda al centesimo di Euro superiore (es. 21,8382 Euro 21,84)
7) Nei calcoli intermedi, quando l'importo in Euro è contenuto in norme vigenti (ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o imposti che non costituiscono un autonomo importo monetario da pagare e contabilizzare), l'importo convertito in Euro deve essere utilizzato con:
- 5 cifre decimali: se l'importo originario è espresso in unità di Lire (es. 2);
- 4 cifre decimali: se l'importo originario è espresso in decine di Lire (es. 20);
- 3 cifre decimali: se l'importo originario è espresso in centinaia di Lire (es. 200);
- 2 cifre decimali: se l'importo originario è espresso in migliaia di Lire (es. 2000);
8) Nei calcoli intermedi, quando l'importo in Euro è contenuto in altri strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti che non costituiscono un autonomo importo monetario da pagare e contabilizzare, l'importo convertito in Euro deve essere utilizzato con lo stesso numero di cifre decimali previsto per gli importi contenuti in norme vigenti ma, in ipotesi di trattamento elettronico dell'importo in Euro, possono essere utilizzati un numero di decimali a piacere purché non inferiore a quello previsto dal legislatore.
b) Adozione dell'Euro quale moneta di conto:
In ossequio al principio "nessun obbligo/nessun divieto" le imprese possono decidere, a partire dall'01/01/1999 e fino al 31/12/2001, di:
- redigere le scritture contabili in Euro, redigendo conseguentemente in Euro anche i Bilanci;
- continuare ad utilizzare le singole valute nazionali come moneta di conto;
- adottare una contabilità a doppia valuta
Qualora l'Euro venga adottato quale moneta di conto i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna (bilancio dell'impresa, bilancio consolidato, altri prospetti e rendiconti annuali e infrannuali, periodici e straordinari destinati al pubblico) dovranno essere redatti e pubblicati in Euro.
L'adozione dell'Euro ai fini delle registrazioni contabili non deve necessariamente realizzarsi all'inizio del periodo di imposta. Sono garantiti ampi margini di discrezionalità circa i tempi del passaggio alla moneta unica; pertanto, non vi sono ostacoli all'adozione dell'Euro "in corso d'anno" quale valuta di registrazione ai fini IVA.
Durante il periodo transitorio la scelta fra Lira ed Euro può essere effettuata senza l'attivazione di nuovi registri contabili e senza alcuna formalità. Ciò che rileva è il comportamento concludente del contribuente.
L'impresa può anche scegliere di tenere la contabilità in doppia valuta. In tal caso l'annotazione nel registro delle fatture emesse (così come in quello delle fatture ricevute) dovrà essere effettuata nella valuta prescelta nell'emissione della fattura. Dovranno essere utilizzate le colonne denominate in Lire (per le fatture emesse o ricevute in Lire) e le colonne denominate in Euro (per le fatture emesse o ricevute in Euro).
L'uso (facoltativo) dell'Euro dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 è stato incentivato, ad esempio, con l'introduzione della facoltà di eseguire pagamenti sul conto corrente del creditore indifferentemente in unità Euro o nell'unità monetaria nazionale, indipendentemente dall'unità in cui il medesimo conto corrente è denominato.
L'adozione dell'Euro quale moneta di conto, nonché quale moneta per la redazione e la pubblicazione dei documenti contabili, diviene obbligatoria dal 1° gennaio 2002. Nei primi due mesi del 2002, in cui le Lire continueranno ancora a circolare, non sarà pertanto possibile tenere una contabilità in Lire.
c) Riapertura dei conti in Euro:
La continuità dei valori. In caso di adozione dell'Euro in sede di apertura dei conti, la soluzione proposta dal legislatore (possibilità di adottare l'Euro quale unità di conto e facoltà di pubblicare il bilancio in Lire e anche in Euro solo a decorrere dal 1° gennaio 1999), costituisce, di fatto, una deroga espressa al principio di continuità dei valori (IV Direttiva CEE 78/660/Cee, articolo 31, comma 1). Secondo questo principio "lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente". Questa regola non è stata esplicitata dal legislatore italiano, che non ha ritenuto "necessario riprodurre tutte le regole contenute nel richiamato articolo perché alcune di esse erano ovvie ed implicite in altre espressamente enunciate" (relazione al decreto legislativo 127/91). Qualora si intenda operare per la conversione alla data ultima, può essere adottato uno dei seguenti comportamenti:
A) Conversione al 01/01/2002
1) chiusura dei conti al 31 dicembre in Lire Þ scritture di assestamento in Lire Þ bilancio 2001 in Lire o Euro;
2) conversione in Euro al 01/01/2002 dei saldi dei conti patrimoniali con arrotondamento al 2° decimale, evidenziando la differenza derivante dagli arrotondamenti di conversione (vedi il seguente punto d)
B) Conversione al 31/12/2001
1) chiusura dei conti al 31 dicembre in Lire (sia conti patrimoniali che economici) Þ conversione in Euro evidenziando la differenza derivante dagli arrotondamenti di conversione Þ scritture di assestamento in Euro Þ bilancio 2001 in Euro;
2) apertura dei conti in Euro al 01/01/2002.
Se il passaggio all'Euro avviene nel corso dell'esercizio (necessità di sonvertire anche tutti i saldi dei conti economici) sarà opportuno stampare e conservare agli atti il bilancio di verifica riportante i saldi in Lire immediatamente precedenti alla conversione degli stessi in Euro, per poi procedere alla chiusura dei conti in Lire e all'apertura dei conti in Euro, con apposite registrazioni contabili da annotare sul libro giornale.
Per alcuni conti (clienti, fornitori, immobilizzazioni materiali ed immateriali fondo TFR, ecc..) potrebbe essere ritenuto più opportuno provvedere alla conversione non del solo saldo, bensì di tutti i singoli importi che lo hanno determinato.
d) Differenze di arrotondamento (scarti di conversione):
La conversione da Lira ad Euro viene effettuata partendo dal bilancio di verifica in Lire e convertendone i valori in Euro dividendo per 1936,27 con arrotondamento al centesimo di Euro.
Le differenze di conversione dovute agli arrotondamenti coinvolgeranno non solo il bilancio di verifica stesso, ma anche tutti i conti e sottoconti oggetto di conversione.
Tali differenze possono emergere quando si convertono in Euro i saldi di ogni singolo conto (ad es. Clienti) dei suoi singoli sottoconti (ad es. i singoli Clienti) ed eventualmente delle sue singole partite aperte (ad.es. le singole partite di ciascun cliente). Con questa operazione si generano, a seguito degli arrotondamenti, una serie di differenze in quanto la somma dei singoli crediti verso clienti convertiti in Euro non coinciderà con il valore convertito in Euro del totale riportato dal partitario clienti o dalla voce di bilancio corrispondente.
Il saldo netto delle differenze di arrotondamento che originano in questo modo può essere imputato direttamente a riserva. In considerazione dell'esiguità degli importi, questa facoltà è concessa in alternativa all'imputazione al conto economico.
La conversione dei saldi di conto deve essere segnalata nelle scritture contabili riportate nel libro giornale.
e) I sistemi informativi aziendali:
Indipendentemente dalla scelta di introdurre o meno in via anticipata l'Euro quale moneta di conto è evidente che tutte le aree gestionali aziendali dovranno fare i conti con l'introduzione dell'Euro adeguandosi opportunamente.
L'aggiornamento e la verifica del sistema informativo aziendale è l'intervento che richiede una priorità assoluta in quanto il sistema informativo interviene e condiziona in maniera determinante tutte le aree amministrative aziendali. E' quindi necessario preliminarmente verificare se l'hardware ed il software aziendale in uso possano essere aggiornati oppure debbano essere sostituiti.
In tal senso l'introduzione dell'Euro può essere colta come un'opportunità, vista la rapida obsolescenza dei sistemi informativi e la continua evoluzione dei fabbisogni aziendali. La conseguente necessità di tenere costantemente aggiornati i sistemi informativi porterà a dover valutare l'opportunità di sostituzione integrale dell'attuale sistema informativo con uno di tipo integrato o, eventualmente, di ricorrere all'outsorcing.
Nei contratti di acquisto dei cespiti occorrerà inserire clausole che assicurino che i beni acquisiti (tastiere, personal computer, registratori di cassa, software, Pos, ecc…) siano compatibili con l'introduzione dell'Euro. In ogni caso i sistemi informativi dovranno consentire l'uso dei decimali.
Sarà inoltre importante prevedere la conversione in Euro dei dati e delle informazioni storiche.
f) I costi connessi all'introduzione dell'Euro e il relativo trattamento contabile:
I costi che le imprese, direttamente o indirettamente, si troveranno ad affrontare per la transizione all'Euro, appaiono rilevanti e possono essere schematizzati come segue:
- sostituzione o integrazione del sistema informativo aziendale;
- aggiornamento del sistema informativo aziendale;
- revisione delle procedure interne (fatturazione, contabilizzazione, revisione ed integrazione listini, sistemi di incasso,…);
- addestramento e formazione del personale;
- informazione alla clientela
Tali costi possono formare oggetto di capitalizzazione e conseguente ripartizione anche negli esercizi futuri solo nel caso e limitatamente agli importi che non esauriranno la loro utilità nell'esercizio in cui sono stati sostenuti e che produrranno benefici economici nei successivi periodi amministrativi.
Naturalmente, per poter essere capitalizzabili, i costi devono presentare il requisito dell'utilità pluriennale. Sotto il profilo dei principi contabili internazionali (Exposure Draft E60 dello IASC - International Accounting Standard Committee) i costi della transizione all'Euro non sono in grado di incrementare i benefici economici futuri per l'impresa che li ha sostenuti, trattandosi per lo più di costi che permettono il mantenimento delle condizioni di normale funzionamento. Se i costi della transizione all'Euro sono significativi, occorrerà indicarne l'effetto in nota integrativa; solamente quando si traducono in benefici economici futuri chiaramente individuabili e misurabili, è consentito capitalizzarli.
I costi connessi al mantenimento dell'efficienza di un sistema, programma o singolo strumento, e per adattarlo a nuove esigenze sorte in conseguenza di modifiche legislative, regolamentari o della prassi mercantile, devono essere integralmente imputati all'esercizio nel quale sono stati sostenuti.
Una delle tipologie di costi legati all'introduzione dell'Euro per la quale è difficile individuare le caratteristiche per la capitalizzazione è quello dei costi di formazione del personale, in quanto non presentano i tratti (identificabilità e separabilità) per poterli definire immobilizzazioni immateriali.
Potranno essere capitalizzati costi come l'acquistio di prodotti hardware, o di un nuovo registratore di cassa, l'acquisto di nuovi software in proprietà o in licenza d'uso.
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI BILANCI
Redazione e pubblicazione. Sull'uso combinato dei termini redigere e pubblicare, la relazione governativa al Dlgs 213/98 ha precisato che "la norma riguarda i soli documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna. Il termine pubblicare va inteso in senso lato, con riferimento alle forme di divulgazione di volta in volta previste per i vari tipi di documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna".
La moneta utilizzata per la pubblicazione può essere diversa da quella utilizzata per la redazione. La moneta utilizzata per la redazione del bilancio è la moneta di conto utilizzata per la tenuta delle scritture contabili. Quella utilizzata per la pubblicazione è quella attraverso cui i dati di bilancio vengono portati a conoscenza dei terzi. Un bilancio pubblicato in Lire può essere pubblicato anche in Euro.
Durante il periodo transitorio, la redazione e pubblicazione di un documento contabile a rilevanza esterna in Euro determina l'obbligo, per l'impresa, di redigere in Euro sia i documenti contabili obbligatori riferiti a quella data (principio di omogeneità) sia quelli riferiti a date successive (principio di irreversibilità), salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrarsi nei documenti anzidetti.
La moneta di conto viene definita all'articolo 1 del D.Lgs. 213/98, come la moneta che, a partire da un dato momento, risulta in prevalenza utilizzata per la rilevazione delle operazioni di gestione. La prevalenza, quindi, non va riferita al complesso delle operazioni di gestione poste in essere nel periodo a cui il documento si riferisce ma è sufficiente che sia realizzata a partire da un dato momento, anche a periodo già inoltrato.
Si ritiene che un'impresa potrà redigere e pubblicare il proprio bilancio in Euro purché l'Euro sia la moneta in prevalenza utilizzata per rilevare le operazioni di gestione a partire da un qualunque momento precedente non solo la data di riferimento del bilancio ma la stessa delibera del Consiglio di amministrazione che ne approva la bozza. Solo se ancora a questa data limite l'impresa utilizzasse in prevalenza la Lira quale moneta di conto sarebbe tenuta a redigere e pubblicare il bilancio di quell'esercizio ancora in Lire. Dunque, l'utilizzo dell'Euro quale moneta di conto, ai fini dell'esercizio della facoltà della redazione del bilancio nella stessa valuta, deve avvenire in una data precedente a quella della delibera del Consiglio di amministrazione che approva la bozza di bilancio dell'esercizio precedente: pertanto l'impresa che ha adottato l'Euro quale moneta di conto anche solo a partire dal 1^ febbraio 2001, potrà redigere il bilancio al 31 dicembre 2000 in Euro, anche se per tutto l'anno 2000 ha tenuto la contabilità in Lire.
L'Assonime al contrario, nel rilevare come la prevalenza non debba riferirsi necessariamente all'intero arco temporale nel quale si inseriscono le operazioni di gestione prese in considerazione dal documento contabile, ritiene che, comunque, la stessa vada realizzata a partire da un momento posto all'interno del periodo temporale preso in considerazione dal documento.
Per quanto riguarda le regole di redazione, le norme prevedono quanto segue:
1) il bilancio d'esercizio deve essere redatto in unità di Euro;
2) il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di Euro;
3) la nota integrativa può essere redatta in migliaia di Euro.
La pubblicazione del bilancio. Le norme relative all'adozione dell'Euro quale moneta di conto non devono essere confuse con la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 4, del D.Lgs 213/98 (norma che modifica il secondo comma dell'articolo 2435 del Codice civile in materia di pubblicazione del bilancio). Questa norma, prevedendo che nella fase transitoria il bilancio pubblicato in Lire possa anche essere pubblicato in Euro al tasso fisso di conversione, non presuppone affatto l'adozione dell'Euro quale moneta di conto.
In questo senso il principio contabile n. 27 conferma che "le imprese possono comunque pubblicare i loro bilanci sia in Lire, sia in Euro ai sensi dell'articolo 2435, comma 2, Codice civile (modificato dall'articolo 4, comma 4, del Dlgs citato). I dati comparativi, originariamente espressi in Lire, sono convertiti in Euro applicando il tasso di conversione".
L'unità di misura dei documenti contabili a rilevanza esterna dipende dalla moneta di conto adottata.
Nell'ipotesi di utilizzo dell'Euro per la redazione dei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna Þ i dati comparativi originariamente espressi in Lire dovranno essere convertiti in Euro secondo il tasso irrevocabile di conversione della Lira.
Si puo' pertanto schematizzare quanto segue:
Bilancio chiuso al 31/12/1998:
- deve essere stato redatto e pubblicato in Lire
- puo' essere stato pubblicato anche in Euro
Bilancio chiuso al 31/12/1999, al 31/12/2000 ed al 31/12/2001:
- se la moneta di conto è la Lira:
1) è redatto in Lire
2) è pubblicato in Lire (oppure in Lire ed in Euro)
- se la moneta di conto è l'Euro:
3) è redatto in Euro
4) è pubblicato in Euro ( la pubblicazione in Lire anziché in Euro, seppur consentita da una interpretazione letterale della norma, risulta in contrasto con la prassi e con i principi contabili)
In ogni caso, essendo imposta dal D.Lgs. 312/98 la comparazione dei dati di bilancio con quelli del bilancio precedente, con il primo bilancio redatto in Euro dovranno essere convertiti i dati del bilancio relativo all'esercizio precedente.
EURO E FISCO RAPPORTI CON UFFICI FISCALI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1) Tutte le Dichiarazioni fiscali (Redditi, Iva, Irap e Sostituti d'imposta) POSSONO essere presentate, a partire dal periodo d'imposta successivo al 01/01/1999, con importi espressi in Euro anziché in Lire;
2) Se le dichiarazioni fiscali vengono presentate in Euro, gli importi vanno indicati in unità di Euro, senza tener conto degli zeri prestampati nel modello, con arrotondamento all'unità superiore se la frazione decimale è >= a 50 centesimi di Euro, o all'unità inferiore se la frazione decimale è < a 50 centesimi di Euro;
3) Per le dichiarazioni relative all'anno 2001 verranno predisposti i modelli sia in Lire (tre zeri finali prestampati) che in Euro (due zeri prestampati dopo la virgola). Comunicato nstampa 23/10/2001 Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4) Gli importi richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni durante il periodo transitorio devono essere indicati sia in Lire che in Euro;
5) Tutti i pagamenti e gli incassi non in contanti possono essere eseguiti, durante il periodo transitorio, a scelta del contribuente in Lire oppure in Euro. La scelta di pagare e/o riscuotere in Euro è pero' irreversibile: una volta operata tutti i pagamenti e gli incassi inerenti la medesima obbligazione dovranno essere effettuati in Euro;
6) A partire dal 01/01/1999 tutti i titoli del debito pubblico sono stati ridenominati in Euro e sono stati dematerializzati (esistono solamente come registrazione contabile e non più in forma cartacea). La dematerializzazione è avvenuta direttamente a cura delle banche e degli altri intermediari finanziari;
7) In conseguenza alla dematerializzazione dei titoli pubblici chi si trovava materialmente in possesso di titoli cartacei li ha dovuti depositare presso un istituto di credito entro il 31/12/1998.
8) I titoli emessi dal Tesoro che hanno un taglio inferiore a Lire 5.000.000= sono stati rimborsati anticipatamente, salvo che non risultino vincolati a cauzione.
La Circolare 291/E del 23/12/1998 concernente gli adempimenti fiscali conseguenti all'introduzione dell'Euro, ad esplicazione di quanto stabilito dall'art. 47 Dlgs. 213/98, fornisce i necessari chiarimenti in ordine agli aspetti fiscali cossessi all'Euro.
DICHIARAZIONI FISCALI E PAGAMENTI IMPOSTE Dichiarazioni fiscali (art. 47 D-
Lgs. 213/98)
A partire dal periodo di imposta 1999, le dichiarazioni delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP, nonché le dichiarazioni dei sostituti di imposta possono essere redatte in Euro, anche se i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna non sono redatti in tale valuta. Le imprese dovranno, però, necessariamente compilare le dichiarazioni fiscali in Euro se il bilancio è redatto in questa valuta.
Anche per le dichiarazioni fiscali il passaggio all'Euro è irreversibile.
Particolari disposizioni sono previste per le dichiarazioni ai fini IVA: il contribuente può scegliere se presentare le dichiarazioni periodiche in Lire o in Euro, ma l'adozione dell'Euro per una dichiarazione periodica o per quella annuale vincola il contribuente a presentare in Euro le successive dichiarazioni ai fini IVA. Per i contribuenti tenuti alla redazione della dichiarazione annuale, l'adozione dell'Euro ai fini delle dichiarazioni periodiche IVA diventa vincolante anche per la redazione del modello unico.
Si può schematizzare come segue:
Redazione e pubblicazione bilancio in Lire:
Þ dichiarazioni Redditi, Irap, Iva, Iva periodica e Sostituti d'imposta in Lire oppure in Euro
Redazione e pubblicazione bilancio in Euro
Þ dichiarazioni Redditi, Irap, Iva, Iva periodica e Sostituti d'imposta in Euro a partire dall'esercizio per il quale è stato redatto il bilancio in Euro (scelta vincolante anche per tutti gli esercizi successivi)
Soggetti non tenuti alla redazione del bilancio (es. imprese in contabilità semplificata, lavoratori dipendenti,…)
Þ la prima dichiarazione presentata in Euro vincola alla presentazione in Euro anche tutte le successive
Sostituti d'imposta
Þ il ragguaglio al periodo di paga può generare importi decimali che possono essere utilizzati con un numero a piacere quando non si tratta di autonomi importi da pagare o contabilizzare.
Þ gli importi effettivamente spettanti, arrotondati al centesimo di Euro, possono essere riconosciuti ai dipendenti in sede di conguaglio di fine anno, o di cessazione del rapporto, utilizzando eventuali decimali non attribuiti o attribuiti in eccesso.
Pagamenti e compensazioni di Imposte, contributi, sanzioni ed accessori
Fin dall'inizio della fase transitoria la pubblica amministrazione garantisce ai cittadini la possibilità di ottenere i pagamenti ed effettuare i versamenti in Euro.
Per i versamenti minimi delle imposte in Euro e degli acconti, l'importo dovuto si determina partendo dall'importo in Lire e procedendo con le normali regole di arrotondamento.
La compensazione di crediti con importi espressi in Lire per il pagamento di debiti di importi in Euro si effettua convertendo in Euro gli importi a credito (arrotondamento al centesimo di Euro se l'importo è espresso in migliaaia di Lire ).
Per tutti gli adempimenti conributivi sono stati predisposti appositi modelli in Euro. Gli arrotondamenti devono essere effettuati all'unità di Euro.
Tutte le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative, qualora frazionali, vanno arrotondate per difetto all'unità di Euro.
I Modelli F23 ed F24, nella attuale versione in Lire ed Euro, prevedono gli arrotondamenti all'unità di Euro. Con provvedimento Agenzia delle Entrate del 14/11/2001 (G.U. 19/11/2001 n. 269) sono stati approvati i nuovi Modelli F23 ed F24 in Euro, il cui utilizzo è obbligatorio dal 01/01/2002, che prevedono l'arrotondamento al centesimo di Euro.
FATTURAZIONE
L'Euro quale valuta di fatturazione e di registrazione contabile Qualora si opti per continuare ad utilizzare la Lira per la redazione dei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna Þ tutti i documenti pervenuti in Euro dovranno essere convertiti in Lire preventivamente alla loro contabilizzazione.
Viceversa in ipotesi di adozione anticipata dell'Euro quale moneta di conto Þ dovranno formare oggetto di preventiva conversione tutti i documenti pervenuti in Lire.
A partire dall'01/01/2002 le fatture emesse in Lire nelle ultime settimane del 2001 e ricevute dopo il 31/12/2001Þ dovranno formare oggetto di preventiva conversione in Euro.
In caso di utilizzo di un sistema di rilevazione contabile a doppia valuta è evidente che l'impresa dovrà dotarsi di adeguati sistemi informativi hardware e software in modo da consentire, unitamente alla contabilizzazione nella valuta di conto utilizzata (Euro o Lira), l'automatica traduzione delle poste contabili nell'altra valuta. Dovrà inoltre essere possibile immettere indifferentemente nelle scritture contabili, senza necessità di una sua preventiva integrazione e/o rielaborazione, un documento espresso in una qualsiasi delle due valute adottate. Automatica dovrà essere la conversione dei valori nella moneta in cui è espressa la contabilità.
Le diverse situazioni contabili, bilanci di verifica, schede e partitari dovranno poter essere espressi indifferentemente in Euro o in Lire.
La fattura non rientra tra i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna. A partire dal 1° gennaio 1999 e per tutta la durata del periodo transitorio è possibile mantenere la Lira ai fini delle registrazioni contabili ed emettere, al tempo stesso, fatture in Euro. Analogamente, è consentita l'emissione di fatture in Lire, quando l'Euro sia adottato quale moneta di conto. Non necessariamente tutte le fatture debbono essere espresse nella stessa valuta. Si può anche optare per la doppia indicazione contemporanea in fattura degli importi sia in Lire che in Euro.
Le fatture denominate in valuta extra UEM vanno registrate dopo averle convertite in Euro al cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione in fattura, al cambio della data della fattura.
In ogni caso, tutti gli importi presenti in fattura (imponibile, imposta, ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali) devono essere indicati nella valuta adottata.
Nel caso in cui la fattura venga emessa nei confronti di soggetti che non operano ancora in Euro bisognerà inserire la dicitura "1 euro pari a lire 1936,27".
Modalità di conversione e contabilizzazione delle fatture
Per convertire e contabilizzare in Euro fatture emesse in Lire è necessario convertire (arrotondamento al centesimo di Euro) i singoli elementi fiscalmente rilevanti (imponibile, imposta, ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali) e sommare gli importi ottenuti per ottenere il totale fattura.
Ciò può comportare che il totale dell'Iva contabilizzata in Euro per somma dei singoli importi fiscalmente rilevanti autonomamente convertiti non coincida esattamente con l'importo dell'Iva calcolata applicando l'aliquota all'imponibile.
Quanto sopra vale esattamente anche nel caso opposto in cui la fattura sia originariamente espressa in Euro e debba essere contabilizzata in Lire.
Le modalità di conversione della fattura dalla valuta in cui è denominata ad Euro (o viceversa) possono comportare anche che il totale ricavato "per somma" dei singoli importi convertiti non coincida con il controvalore in Euro del totale della fattura espresso nella valuta originaria. In ogni caso un'eventuale differenza sarebbe "scarsamente rilevante". La Circolare Ministeriale 23/12/98 n. 291/E precisa che all'eventuale differenza non deve essere attribuita nessuna rilevanza.
Un ulteriore problema può derivare dalla conversione e contabilizzazione di una fattura i cui importi debbano essere separatamente rilevati (ad esempio perché relativi a cessioni o prestazioni diverse). In tal caso può accadere che la somma dei singoli importi della fattura, autonomamente convertiti ed arrotondati, non coincida con l'ammontare dell'imponibile. Essendo anche quest'ultimo importo un importo fiscalmente rilevante ed autonomamente convertibile in Euro per obbligo di legge, la differenza fra i due importi, ai fini della quadratura della registrazione, dovrà essere appostata in una voce del tipo "differenze di arrotondamento" in Dare o in Avere a seconda del segno.
SCONTRINI FISCALI
A decorerre dal 01/01/2002 gli scontrini fiscali dovranno indicare in Euro gli importi dei corrispettivi, eventuali subtotali, rimborsi, totale dovuto, ecc…
Anche lo scontrino di chiusura giornaliero dovrà essere emesso in Euro.
I registratori di cassa, a decorerre dal 01/01/2002, dovranno emettere scontrini in Euro e registrare i dati nella memoria fiscale in Euro (arrotondamento al centesimo di Euro). Se prodotti dal 1995 richiederanno solo un aggiornamento di microchip, altrimenti dovranno essere sostituiti.
CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE
AMMONTARE MINIMO DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO E VALORE MINIMO IN EURO DELLE AZIONI E DELLE QUOTE
- ammontare minimo del Capitale Sociale e valore minimo in Euro delle azioni e delle quote:
SOCIETA' Codice Civile Cap. Soc. Minimo Valore Nominale Quote/Azioni D Lgs. 213/98
SPA/SAPA A 2327 100.000 Euro 1 Euro o multipli A. 4.2 lett. a)
SRL A. 2474 10.000 Euro 1 Euro o multipli A. 4.2 lett. b)
SOCIETA'
COOPERATIVE
A. 2521
Quota max 50.000 Euro Min. 25 Euro Quota
Max.500 Euro Azione
A. 4.2 lett. c)
I valori minimi del Capitale sociale e delle azioni e quote entrano in vigore a partire dal 01/01/2002 salvo che per le società costituite nel periodo transitorio con Capitale sociale espresso in Euro (in tal caso l'applicazione è immediata).
TEMPI E MODALITA' DI RIDENOMINAZIONE
La ridenominazione in Euro del capitale sociale può essere effettuata in un qualunque momento del triennio 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001. Essa non è necessariamente legata all'adozione dell'Euro quale moneta di conto: è possibile procedere alla ridenominazione del capitale sociale in Euro anche se la società non ha ancora adottato l'Euro quale moneta di conto e viceversa.
Il termine ultimo per la ridenominazione del Capitale Sociale in Euro è il 31 dicembre.
A differenza della conversione di altre poste, quella del capitale sociale non costituisce, per le società di capitali, una semplice operazione contabile, ma comporta una modifica dell'atto costitutivo, essendo informata al principio, dichiarato nella stessa relazione illustrativa al d.lgs.213/98, di mantenere intero il rapporto tra i sottomultipli (le azioni o quote) ed il multiplo (il capitale sociale) pur in presenza del vincolo di arrotondamento dell'Euro al centesimo. Le società dovranno pertanto procedere a convertire il valore nominale non solo del capitale, ma anche delle azioni o quote che lo rappresentano. Inoltre, occorre adottare particolari cautele quando al valore nominale delle azioni sono commisurati dei privilegi.
CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER LE SOCIETA' AZIONARIE
Procedura semplificata per società con Capitale sociale espresso in azioni o quote di Valore nominale > di Lire 200 (art.17, co.1-5, d.lgs.213/98, così come modificato dal D.lgs 206/99):
1) La conversione è deliberata dall'organo amministrativo anziché dall'assemblea dei soci;
2) Il verbale della delibera di conversione in Euro del Capitale sociale puo' essere redatto senza l'assistenza del notaio;
3) I verbali sono depositati ed iscritti ai sensi dell'art. 2436 C.C. come ogni modifica statutaria. L'iscizione nel registro delle imprese della delibera di conversione del coapitale sociale può avvenire senza omologazione da parte del Tribunale anche se il verbale della predetta delibera adottata dall'o'gano amministrativo non sia stato ricevuto da notaio (Circolare Agenzia delle Entrate n. 92E del 22/10/2001);
4) Gli amm/ri riferiscono il loro operato alla prima assemblea utile;
5) Per la conversione si applica il tasso di conversione espresso in 6 cifre, comprensive dei decimali (es. 1936,27 Lire per 1 Euro ).
6) Per gli arrotondamenti si segue la seguente regola:
Se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonda al centesimo di Euro inferiore (es. 0.7345 Euroë 0,73);
Se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si arrotonda al centesimo di Euro superiore (es. 21,8382 Euroë 21,84)
7) L'arrotondamento per eccesso o per difetto determina l'aumento o la diminuzione del valore nominale dell'azione o quota e, conseguentemente, del Capitale sociale.
Occorrerà pertanto:
- in caso di aumento del Capitale sociale ë ridurre in maniera corrispondente le riserve ed i fondi iscritti in bilancio. Possono essere utilizzate tutte le riserve, anche quelle "non distribuibili" (es. riserva art. 2423, c. 4, CC deroga criteri di valutazione) , ad eccezione di quelle "indisponibili" (es. riserva art. 2347-ter, c. 3, CC acquisto azioni proprie). La riserva legale può essere utilizzata solo in assenza e nei limiti dell'incapienza delle altre riserve utilizzabili.
- in caso di diminuzione del Capitale sociale ë accantonare a riserva legale l'importo conseguente alla riduzione del Capitale sociale
La procedura semplificata per la conversione in Euro del Capitale sociale è applicabile anche alle società a responsabilità limitata nel caso in cui il rapporto fra le singole quote risulti esprimibile con un numero intero, in modo da lasciare inalterati i rapporti di partecipazione al Capitale sociale dei singoli soci. Occorre poi tenere presente che a decorrere dal prossimo 01/01/2002 le singole quote dovranno essere pari ad 1 Euro o suoi multipli interi.
Ciascuno dei conservatori dei Registri delle Imprese ha cercato di dare la soluzione ritenuta più idonea per consentire alle società a responsabilità limitata di provvedere alla conversione in Euro del capitale sociale mediante la procedura automatica. Vedasi guide pubblicate sui relativi siti internet (CCIAA FIRENZE: http://www.fi.camcom.it/Conversione_in_Euro.doc , CCIAA MILANO: http://euro.mi.camcom.it/index2.htm )
Nel caso in cui i rapporti fra le singole quote non risultino esprimibili con un numero intero, occorre applicare la procedura ordinaria.
Esempio di conversione del Capitale sociale:
A B C D E
Capitale.Sociale nominale Numero Azioni/Quote Valore unitario Az./Quota Tasso fisso di convers. Lira/Euro Valore unitario
Az./Q.in Euro
2.000.000.000 200.000 10.000 1.936,27 5,164568
F G= BxF H=BxDxF
Valore unitario arrotondato Capitale in Euro Capitale in Lire
Per eccesso 5,17 1.034.000 2.002.103.180
Per difetto 5,16 1.032.000 1.998.230.640
Adeguamento contabile conseguente all'arrotondamento
Per eccesso Ammontare da prelevare dalle riserve 2.103.180
Per difetto Ammontare da attribuire a Riserva Legale 1.769.360
Qualora, sulla base delle regole di conversione, l'arrotondamento debba essere effettuato per eccesso (commi 1 e 2 art. 17 Dlgs. 213/98), lo stesso è obbligatorio in presenza di riserve o fondi sufficienti per realizzare l'aumento di capitale. In caso contrario è ammesso l'arrotondamento per difetto.
Qualora invece l'arrotondamento debba essere effettuato per difetto, in relazione alla riforma introdotta con il Dlgs. 206/99, risulta possibile effettuare l'arrotondamento stesso anche in presenza di riserve utilizzabili, purché la conseguente riduzione del capitale sociale non ecceda il 5% del suo ammontare. La non imposizione dell'arrotondamento per eccesso da una parte (nell'ipotesi di assenza di riserve o comunque di riserve disponibili sufficienti per poter realizzare l'arrotondamento per eccesso) ha lo scopo di non costringere i soci ad effettuare i conferimenti occorrenti all'arrotondamento per eccesso e , dall'altra parte (nell'ipotesi che comunque la società decida di operare l'arrotondamento per difetto) di non costringere a prelevare dalle riserve disponibili esistenti le somme necessarie sempre per la realizzazione dell'arrotondamento in eccesso.
In caso di arrotondamento per difetto la differenza fra il capitale originario e quello risultante dall'arrotondamento deve essere accantonata alla riserva legale.
Per le quote di SRL l'arrotondamento deve essere calcolato per singola quota e l'ammontare del Capitale sociale convertito risulterà dalla somma delle singole quote convertite arrotondate all'unità più prossima. L'ammontare unitario delle quote di SRL è costituito da 1 Euro o suoi multipli.
Procedura ordinaria per società con Capitale sociale espresso in azioni di Valore nominale < o = a Lire 200:
1) non è possibile applicare la procedura semplificata. Le modifiche conseguenti alla conversione in Euro del Capitale sociale devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci con le procedure ordinarie previste da Codice Civile;
2) devono essere utilizzate al massimo 2 cifre decimali;
3) gli arrotondamenti possono essere deliberati dall'assemblea straordinaria senza vincolo di arrotondamento al centesimo di Euro più vicino;
4) la riduzione del Capitale sociale, con conseguente incremento della riserva legale, non puo' eccedere il 5 % del relativo ammontare;
5) alle deliberazioni assembleari non si applica il terzo comma dell'art. 2445 C.C., inerente la deliberazione di riduzione del capitale esuberante, e pertanto per l'esecuzione della deliberazione non occorre attendere i prescritti 3 mesi dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese;
6) è consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita alle variazioni del Capitale sociale, ed anche l'acquisto di azioni proprie in deroga all'art. 2357 C.C;
7) in ipotesi di arrotondamento per eccesso conseguente alla conversione scatta l'obbligo di corrispondere l'imposta di registro nella misura dell'1% dell'aumento del Capitale sociale.
Annotazione sui titoli ed indicazione negli atti e nella corrispondenza:
L'obbligo di annotazione sui titoli e sul libro soci delle variazioni subite dal Capitale sociale per effetto della conversione automatica in Euro insorge solo al momento in cui sussistono ulteriori ragioni di modifica.
L'obbligo di indicazione della nuova misura del Capitale sociale negli atti e nella corrispondenza decorre dal secondo esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.
Bollo e registrazione:
Le deliberazioni adottate all'esclusivo fine della conversione in Euro del capitale sociale sono esenti da imposte di registro e di bollo.
La conversione del capitale sociale delle società cooperative:
La conversione in Euro delle società cooperative segue le regole fissate per le società per azioni se le partecipazioni delle cooperative sono rappresentate da azioni ovvero quelle fissate per le società a responsabilità limitata se il capitale è costituito da quote sociali.
Tuttavia per le società cooperative a responsabilità limitata, non essendo previsto l'obbligo di pubblicità nel registro delle imprese per il capitale e le sue variazioni, non occorrerà compilare l'intercalare S con i nuovi valori delle quote dei soci.
Gli arrotondamenti dovranno essere effettuati esclusivamente per troncamento.
La conversione del capitale sociale delle società di persone:
La conversione in Euro del "capitale" delle società di persone non richiede formalità di sorta che aggraverebbero le imprese di oneri impropri e del tutto inutili, contraddicendo la lettera e lo spirito dei principi europei e nazionali in tema di Euro.
Per le società di persone, la conversione del capitale è un mero "atto interno" alla società, un atto di riespressione obbligata per legge dei valori di conto nella nuova unità monetaria, al pari della conversione delle restanti voci della contabilità generale (magazzino, immobili, cassa, tfr, ecc.). Non a caso, la ridenominazione del capitale sociale disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 213/98 riguarda solo le società con azioni, le s.r.l. e le società cooperative, società nelle quali si pone il problema della ridenominazione.
Il passaggio all'Euro delle società di persone non determina in alcun modo una modifica dell'atto costitutivo delle società medesime e non comporta pertanto l'osservanza delle regole contenute nel decreto legislativo n.213/98, così come modificato dal decreto legislativo n.206/99. Infatti, le suddette società non presentano, come le società di capitali, un capitale "nominato" in senso proprio che vada quindi "ridenominato".
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